|
Circolare 557/PAS/U/008479/10100(1) del 31/07/2020
a) n, 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998;
b) n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018;
c) n. 557/PAS/U/017550/10175(1), del 24/10/2013.
1. Premessa
Il quadro normativo concernente la disciplina del trasporto delle armi comuni da sparo è orami consolidato e trova i suoi riferimenti applicativi nella ormai ventennale circolare indicata a seguito sub a).
Sul tema è poi intervenuto il decreto legislativo n. 104/2018, della cui portata innovativa si è dato conto con l’atto di indirizzo a seguito sub b), al quale, pertanto, si fa rinvio.
In questa sede, preme, invece, focalizzare l’attenzione su taluni aspetti connessi al trasporto delle armi comuni da sparo che, nel corso del tempo, hanno registrato specifici approfondimenti ovvero hanno originato quesiti, ai quali si intende dare riscontro con il presente atto di indirizzo.
2. Regime fiscale dell' avviso di trasporto da parte dei collezionisti.
Una questione che si intende rappresentare attiene all’esito degli approfondimenti raggiunti sul regime fiscale connesso all’avviso di trasporto prodotto dai titolari di licenza di collezione per armi comuni da sparo che intendano trasportare armi al poligono per la relativa prova di funzionamento.
In particolare, il Garante del Contribuente - Ufficio Piemonte ha inteso acquisire elementi circa l’obbligo di apporre la marca da bollo sull’avviso di trasporto di cui all’art. 34 TULPS, ai fini dell’attività di cui all’art. 10, comma 9-bis, della legge n. 110/75 ed ha interessato l’Agenzia delle Entrate.
Con il parere che si allega in copia (All. l), l’Agenzia ha confermato la precedente risoluzione del 30 aprile 1973, n. 415502, nella quale si era espressa nel senso di ritenere gli avvisi di trasporto delle armi soggetti all’imposta di bollo soltanto in caso d’uso, vale a dire quando gli atti in parola sono presentati all’Ufficio delle entrate per la registrazione.
Premesso che dal 1 gennaio 1973 la materia relativa al tributo di bollo è regolata in modo organico dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, l’Agenzia delle Entrate rileva come la Parte II dell’Allegato A-Tariffa, relativa agli “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso", all’art. 45 (oggi art. 27), preveda espressamente gli “Atti e documenti da chiunque provenienti che, secondo le vigenti disposizioni legislative o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità". Attesa la genericità della locuzione “Atti e documenti da chiunque provenienti”, rilevata dalla stessa Agenzia, essa ritiene che “il visto apposto sugli avvisi per il trasporto delle armi e le licenze di esportazione delle armi, quali atti che devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio, debbano considerarsi rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 45 in parola e, pertanto, assoggettabili a bollo soltanto in caso d’uso".
Se ne deve concludere, pertanto, che l’avviso di trasporto presentato ai sensi dell’art. 34, primo e secondo comma, TULPS dal titolare di licenza di collezione di armi comuni da sparo non dovrà essere corredato dalla marca da bollo, in quanto l’atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati all’Agenzia delle Entrate per la registrazione.
Di contro, il principio non può e non potrebbe trovare applicazione al trasporto delle armi effettuato dal titolare di porto d’armi, in quanto la licenza posseduta lo abilita ex se al trasporto delle armi, senza necessità di ulteriori formalità.
Ciò premesso, si rappresenta che le presenti indicazioni vanno ad integrare le direttive contenute nell’atto di indirizzo n, 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998, ad oggetto “Trasporto di armi comuni da sparo”, che conservano, tuttora, la piena attualità.
3. Quesiti in materia di trasporto di armi.
Si coglie qui l’occasione per dirimere un’ulteriore questione rappresentata, concernente l’individuazione della Questura competente a ricevere ravviso di cui all’art. 34 TULPS, nel caso in cui il trasporto delle armi debba avvenire verso una località posta in una provincia diversa da quella di partenza e riguardi anche il viaggio di ritorno “in sede”.
È il caso del privato che, ai sensi dell’art. 10, comma 9-bis, della legge n. 110/75, deve effettuare la prova di funzionamento di un’arma detenuta in collezione e chieda di poterla trasportare in un poligono ubicato al di fuori della provincia dalla quale partono le armi e, quindi, verso un ambito territoriale sottratto alla competenza della Questura cui deve invece indirizzarsi l’avviso di trasporto ai sensi dell’art. 50, primo comma, del R.D. n. 635/1940.
Infatti, l’art. 50 del R.D. n. 635/1940 prevede che l’avviso debba essere presentato al Questore della provincia dalla quale le armi sono spedite.
La questione è stata posta in particolare con riferimento all’avviso di trasporto per il rientro delle armi nella provincia di partenza ed ha riguardato l’individuazione dell’Autorità di p.s. deputata a ricevere questo secondo avviso e competente a determinarvisi.
In assenza di disposizioni volte a regimentare esplicitamente la materia, si ritiene che la tematica debba essere affrontata, sulla base del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, che impone di individuare la soluzione da applicare in quello che consente di salvaguardare gli interessi pubblici protetti dalla norma con il minimo sacrificio possibile per l’interessato.
In questo senso, valorizzando il lato testuale del cennato art. 50, primo comma, del R.D. n. 635/1940 si ritiene che, nelle ipotesi in commento, occorra attenersi alla linea per cui, nei casi di specie, l’utente può effettuare il trasporto sia in andata che in ritorno, presentando l’avviso di trasporto alla Questura di partenza. Quest’ultima provvederà ad effettuare la comunicazione alla Questura di destinazione delle armi e, salvo diverso avviso, ad apporre il visto sul documento di trasporto con riferimento ad entrambe le tratte.
Con l’occasione appare opportuno tornare a richiamare l’attenzione sulle soluzioni individuate relativamente ad un’altra questione pure frequentemente prospettata.
Il tema riguarda i titolari di Carta europea d'arma da fuoco residenti in altro Stato dell’U.E. interessati all'esercizio di attività sportiva, ai quali, come è noto, è consentito trasferire, trasportare sul territorio nazionale e ritrasferire le armi da sparo lunghe e corte, iscritte nella Carta, classificate sportive nel numero massimo consentito (tre armi e mille cartucce), in ossequio al disposto dell'art. 4 del D.M. 5 giugno 1978, come modificato dal D.M. 30 ottobre 1996, n. 635.
Detto articolo prevede che l’importazione temporanea di armi e munizioni al seguito di soggetti partecipanti a gare di tiro a segno o di tiro al volo o ad altre gare autorizzate dagli organi sportivi è ammessa previa presentazione da parte degli interessati di apposita dichiarazione rilasciata dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo. Per i residenti in un altro Stato dell'Unione Europea, in possesso della Carta europea d’arma da fuoco, come è noto, non è richiesto che la menzionata dichiarazione sia vistata dagli uffici della polizia di frontiera.
Con riguardo a tale disposto normativo, è stato chiesto di conoscere se siano da ritenersi valide per i fini suindicati le sole dichiarazioni in merito alle gare, alle armi ed alle munizioni prescritte rilasciate dall'Unione italiana tiro a segno o dalla Federazione italiana tiro a volo.
Sul punto, si è già in passato avuto modo di esprimersi con circolare n. 557/PAS/U/017550/10175(l) del 24/10/2013, indicata a seguito sub c), con la quale è stato espresso l'orientamento per cui sono da ritenersi valide le dichiarazioni fornite, oltre che dall’U.I.T.S. e dalla F.I.T.A.V., anche da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I..
NOTA
Circolare corretta e chiara. In sostanza ribadisce:
- che chi ha una licenza qualsiasi di porto d'armi, può trasportare armi senza dare avviso,
- che ciò vale anche per il trasporto di armi in collezione al poligono per tiri di prova,
- che ovviamene, essendo un trasporto mirato ad un uso immediato e temporaneo, le armi devono essere ritrasportate al luogo di detenzione al più presto,
- che chi non ha una licenza di porto deve dare avviso di trasporto, esente da bollo.
Vi sono due imperfezioni dovute al legislatore e alla Agenzia delle Entrate.
Circa il bollo sull'avviso di trasporto, esse non è dovuto per il semplice motivo che la legge qualifica la licenza di trasporto come AVVISO. Perciò la definisce solo come una comunicazione e sulle comunicazioni il bollo non ci vuole. Dire che ci vuole solo per il caso d'uso e che questo si ha solo con la registrazione dell'atto (perché mai dovrebbe essere registrato?!) è una sciocchezza. Il caso d'uso si ha quando l'atto viene usato per lo scopo per cui è stato creato; quindi nel momento in cui inizia il trasporto: e se così fosse il bollo ci vorrebbe!
Circa l'esportazione delle armi sportive di cat. A7, la confusione creata dal legislatore, che ha adottato una definizione di tiratore sportivo che diverge fa quella voluta dalla Direttiva europea, e adottata da altri stati, consiglierebbe di ritenere che la dichiarazione sulle gare a cui partecipare e sulle armi utilizzabili deve essere rilasciata solo da una associazione sportiva che utilizza tali armi e per specifiche gare con esse. Ciò al fine di evitare contestazioni nello stato di destinazione.
12 luglio 2020
II - Circolare 557/PAS/U/008479/10100(1) del 31/07/2020
OGGETTO: Trasporto di armi comuni da sparo. Indicazioni applicative. Ulteriori chiarimenti.
Seguito:
a) n. 557/PAS/E/007181/10W0(ì)t del 02/07/2020;
b) n. SS7/PÄS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018;
c) n. 559/C-3159-10100(1) del 17 febbraio 1998;
Su taluni siti web è stata diffusa la notizia, secondo la quale i titolari di una licenza di porto d’armi, che siano anche titolari di licenza di collezione per armi comuni da sparo ed intendano trasportare le armi detenute in collezione per la prova di funzionamento prevista dall’articolo 10, comma 9-bis della legge n. 110/1975, non siano tenuti a presentare l’avviso di trasporto di cui all’articolo 34, primo e secondo comma, TULPS, ma possano trasportare dette armi semplicemente in forza della propria licenza di porto d’armi.
Tale notizia è frutto, con ogni evidenza, della erronea interpretazione dello specifico passaggio della direttiva indicata a seguito sub-a) ', con la quale sono state fornite indicazioni in ordine a taluni aspetti connessi al trasporto delle armi comuni da sparo.
Al fine comunque di sgombrare il campo da ogni possibile dubbio interpretativo, si ritiene utile richiamare l’attenzione sulle specifiche linee di indirizzo.
A tale fine, appare utile fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo 2 della citata circolare (Regime fiscale dell’avviso di trasporto da parte dei collezionisti).
Nel divulgare il parere reso dall’Agenzia delle Entrate in ordine al regime fiscale dell’avviso di trasporto ex art. 34, primo e secondo comma, TULPS, si è dato conto che ravviso di trasporto presentato dal titolare della licenza di collezione di armi comuni da sparo rientra tra gli “atti, documenti e registri soggetti all’imposta in caso d’uso” (Parte II dell’Allegato A-Tariffa, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e, pertanto, “non dovrà essere corredato dalla marca da bollo, in quanto l'atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati all ’Agenzia delle Entrate per la registrazione
Contestualmente, si è anche dato conto che i titolari di una licenza di porto d’armi - ai quali, come è noto, è riconosciuta ex lege la generale legittimazione a trasportare senza ulteriori formalità armi comuni da sparo nel limite massimo di 6 - giusta le disposizioni di cui alla direttiva indicata a seguito sub-c) - non sono interessati, in via generale, al regime fiscale dell’avviso di trasporto delle armi: essi infatti non sono tenuti alla presentazione di tale avviso, se non proprio nell’unico caso in cui intendano trasportare le armi detenute in collezione ai fini della prova di funzionamento di cui all’art. 10, comma 9-bis, della L. n. 110/1975.
E’ appena il caso di evidenziare che l’adempimento dell’avviso di trasporto delle armi detenute in collezione grava anche sul soggetto titolare di licenza di porto d’armi in quanto assolve alla duplice funzione di garantire il generale controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale e la specifica vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all’intervallo tra una prova e l’altra.
1 Di seguito il passaggio “Di contro, il principio non può e non potrebbe trovare applicazione al trasporto delle armi effettuato dal titolare di porto d'armi, in quanto la licenza posseduta lo abilita ex se al trasporto delle armi, senza necessità di ulteriori formalità
Al fine, pertanto, di consentire la corretta applicazione del quadro giuridico di riferimento per il trasporto delle armi detenute in collezione da parte dei titolari di una licenza di porto d’armi, si richiamano e si confermano le disposizioni impartite con la circolare n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018 indicata a seguito sub-b), il cui orientamento non si è inteso modificare.
III .- Il 31.7.2020 La polizia di Stato ha pubblicato il seguente Comunicato Stampa:
Comunicato stampa
Alcuni aspetti connessi al trasporto delle armi comuni da sparo, nel corso del tempo, hanno registrato specifici approfondimenti o hanno originato quesiti nelle varie province italiane.
Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione generale ha dunque elaborato un atto di indirizzo con il quale fornire i dovuti e necessari chiarimenti ai dubbi interpretativi in materia.
Nello specifico sono stati affrontati tre temi: il regime fiscale applicabile all'avviso di trasporto da parte dei collezionisti; la Questura competente a ricevere l’avviso qualora le armi siano dirette verso una provincia diversa da quella di partenza; la validità di dichiarazioni rilasciate da enti diversi dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo in caso di trasporto armi effettuata dai titolari di Carta europea residenti in altro Stato dell'U.E
L'avviso di trasporto presentato dal titolare della licenza di collezione di armi comuni da sparo rientra tra gli "atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso" (Parte II dell'Allegato A-Tariffa, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642) e, pertanto, "non dovrà essere corredato dalla marca da bollo, in quanto l'atto in parola non rientra tra quelli che devono essere presentati ali 'Agenzia delle Entrate per la registrazione".
L'adempimento dell'avviso di trasporto delle armi detenute in collezione, però, grava anche sul soggetto titolare di licenza di porto d'armi in quanto assolve alla duplice funzione di garantire il generale controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale e la specifica vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all'intervallo tra una prova e l'altra.
Qualora invece il titolare di porto d’armi debba trasportare armi comuni da sparo (non detenute in collezione) non dovrà presentare alcun avviso, essendo implicita la possibilità di poter trasportare con se l’arma fino ad un limite di 6 pezzi.
L'utente può effettuare il trasporto sia in andata che in ritorno, presentando l'avviso di trasporto alla Questura di partenza. Quest'ultima provvederà ad effettuare la comunicazione alla Questura di destinazione delle armi e, salvo diverso avviso, ad apporre il visto sul documento di trasporto con riferimento ad entrambe le tratte.
Qualora i titolari di Carta europea d'arma da fuoco, residenti in altro Stato dell'U.E., interessati all'esercizio di attività sportiva, intendano trasportare o trasferire le armi sul territorio nazionale, dovranno munirsi di una valida dichiarazione rilasciata dall’Unione italiana del tiro a segno o dalla Federazione italiana del tiro a volo o da altre associazioni sportive di tiro riconosciute o affiliate al C.O.N.I..
NOTA
Il Decreto Leg. 10 agosto 2018 n. 104 nulla diceva sul punto eel traspoto da parte ei collezionista limitandosi a stabilire che le armi in collezione possono essere trasportate… ecc.) e poi stabiliva che i soggetti titolari della licenza di cui al precedente art. 31 T.U. assolvono all’obbligo dell’avviso di trasporto mediante comunicazione al Questore, effettuata, almeno quarantotto ore prima del trasporto, anche per via telematica. In tal caso, la comunicazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Questura.
La Circolare interpretativa del 12/09/2018 aggiungeva che in relazione alle armi detenute in collezione l’obbligo di avviso di trasporto graverà anche sul soggetto titolare di licenza di porto di armi, interpretazione coerente con tutta l'impostazione vessatoria circa l'uso delle armi in collezione. Infatti essa comporta che non si possa programmare una visita al poligono, con certezza di date e termini perché chi presenta un avviso di trasporto non più mai sapere quanto esso verrà vistato: una settimana, un mese, due mesi?
La nuova situazione era che le questure devono attivarsi entro 48 ore per gli avvisi di trasporto dei commercianti.
Ciò consentiva, in via interpretativa, di ritenere che la stessa regola potesse valere per i collezionisti, controllati quanto un'armeria e per i quali non è affatto necessario alcun ulteriore controllo, visto che tutta l'attività nel poligono viene registrata su atti controllati dalla PS.
La circolare del 02/07/2020, visto che l'estensore "svicolava" sull'argomento, consentiva di sperare che questo fosse proprio l'orientamento del Ministero, il quale invece ora ribadisce l'interpretazione più vessatoria. Peccato! Hanno perso una buona occasione! Io ci ho provato, servendo loro la scappatoia su di un piatto d'argento. Scappatoia che non era sfuggita al dr. Taviani nel 1998 quando aveva stabilito che chi ha una licenza di porto d'armi non ha bisogno di dare avviso di trasporto. Subito dopo, per paura che potesse a diventare capo della polizia, come meritava, lo hanno massacrato con accuse inventate di sana pianta! Identica cosa accaduta al prefetto Forleo. Altri tempi, in cui vi erano funzionari con le palle, Ormai le palle, stante lo scadimento del linguaggio, sono diventate i coglioni!
Ricordiamoci comnuque che le circolari non sono legge e che una legge che regola la stessa materia facendo distinzioni che nella realtà sono inesistenti, può essere dichiarata incostituzionale.
3-8-2020
http://www.earmi.it - Enciclopedia delle armi © 1997 - 2003 |